17 Jan 2017

Rifiuti Speciali

Labirinto Ambientale

"Supporre va' bene, ma approfondire e' meglio"

              

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La sostenibilità ambientale rappresenta una delle sfide attuali e future della politica di sviluppo .

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  • Ministero dell'Ambiente






  • Articolo 181
                     (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)        1. Al fine di promuovere il riciclaggio di  alta  qualita'  e  di  soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori  del  riciclaggio, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  le  regioni  stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono  a  realizzare  la  raccolta  differenziata  in   conformita'   a   quanto   previsto  dall'articolo 205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  altresi',  entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,  plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano  le  misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:        a) entro  il  2020, la  preparazione  per  il riutilizzo  e  il  riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e  vetro provenienti dai nuclei  domestici,  e  possibilmente  di  altra  origine, nella misura in cui tali flussi di  rifiuti  sono  simili  a  quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al  50%  in  termini di peso;        b) entro il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il  riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni  di colmatazione che utilizzano i rifiuti  in  sostituzione  di  altri  materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,  escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04  dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in  termini di peso.      2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione  europea,  delle modalita' di attuazione e calcolo degli  obiettivi  di  cui  al  comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e  del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'.      3. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'  ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle  modalita'  di  cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere  il  riciclaggio   di   alta   qualita',   privilegiando    la    raccolta  differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.      4. Per facilitare  o  migliorare  il  recupero,  i  rifiuti  sono  raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile  dal  punto  di  vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri  rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.      5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di  raccolta  differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre  ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti  o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale  gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di  favorire  il  piu'  possibile  il  loro  recupero  privilegiando   il  principio di prossimita' agli impianti di recupero.      6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla  raccolta  differenziata  dei   rifiuti,   i   sistemi   di   raccolta  differenziata di carta e  plastica  negli  istituti  scolastici  sono  esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto  presentano  rischi  non elevati e non sono gestiti su base professionale.      7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))    -------------  AGGIORNAMENTO (18)    Il  D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla  L.  30  dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1,  lettera  b))  che "b) fino alla data di entrata in vigore del decreto  di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  gli accordi e i contratti di programma in  materia  di  rifiuti  stipulati  tra le amministrazioni pubbliche e i  soggetti   economici  interessati  o  le  associazioni  di  categoria  rappresentative  dei settori interessati prima della soppressione del  comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  continuano  ad  avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste,  anche  in  deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto  legislativo  n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel  rispetto delle norme comunitarie".

    La storia racconta che i più grandi progetti per salvare il mondo
    sono normali conseguenze di catastrofi annunciate.

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    11 Jan 2017

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  • Articolo 180-bis
    (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) 
        1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio  delle
    rispettive competenze, iniziative dirette a  favorire  il  riutilizzo
    dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.  Tali
    iniziative possono consistere anche in: 
          a) uso di strumenti economici; 
          b) misure logistiche, come la costituzione ed  il  sostegno  di
    centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; 
          c) adozione, nell'ambito delle  procedure  di  affidamento  dei
    contratti pubblici, di idonei criteri,  ai  sensi  dell'articolo  83,
    comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
    e previsione delle condizioni di  cui  agli  articoli  68,  comma  3,
    lettera b), e 69 del  medesimo  decreto;  a  tale  fine  il  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  adotta  entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione
    i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro  dell'ambiente
    e della trutela del territorio e del mare in  data  11  aprile  2008,
    pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008; 
          d) definizione di obiettivi quantitativi; 
          e) misure educative; 
          f) promozione di accordi di programma. 
        ((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono  individuare
    anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo
    183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,  finalizzata
    allo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamente
    idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
    individuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  alla
    raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  e
    alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta  possono
    anche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  della
    produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  di
    beni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  di
    intercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali
    dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igiene
    urbana)). 
        2. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
    tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
    sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
    adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il  riutilizzo
    dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il  riutilizzo,  anche
    attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del produttore
    del prodotto. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e
    della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
    1997, n. 281, adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
    vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'
    operative per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
    accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la  definizione
    di  procedure  autorizzative   semplificate.   e   di   un   catalogo
    esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono  essere
    sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o  a  preparazione  per  il
    riutilizzo. 
        3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
    cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
    finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

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    11 Dec 2016

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  • 50/2016

    Articolo 180 del D.Lgs 152/2016

    (Prevenzione della produzione di rifiuti)

    1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita', nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacita' e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticita' registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. 1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate. 1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e puo' stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi. 1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilita' di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r). 1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunita', anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. 1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano gia' autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa)).

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    2 Dec 2016

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    smaltimento rifiuti | C.E.R. | formazione | chi_siamo | contatti   48/16

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  • 48/2016

    Articolo 178 del D.Lgs 152/2016

    (Principi)

     

    1. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche' del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.)

     

    Articolo 178bis del D.Lgs 152/2016

    (Responsabilita' estesa del produttore)

      

    1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di introduzione della responsabilita' estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalita' e i criteri: a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita' finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile; c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali; d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformita' ai criteri di cui agli articoli 177 e 179; e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. 2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi' che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)

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    19 Dec 2014

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